Art. 4 · Cooperazione con studiosi ed enti di ricerca
Titolo I

Art. 4

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Cooperazione con studiosi ed enti di ricerca

In vigore dal 22 ott 1980
Nello svolgimento della sua attività, l'Istituto può cooperare con organizzazioni estere ed internazionali ed enti pubblici italiani aventi analoghi fini.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-31;619#art-4