Titolo II

Art. 6

Composizione e funzionamento del comitato amministrativo

In vigore dal 18 ago 1993
Il comitato amministrativo è nominato dal Ministro della sanità che lo presiede ed è costituito: a) da un membro designato dal Ministro della sanità, con funzione di vice presidente; b) da un membro designato da ciascuno dei seguenti Ministri: lavoro e previdenza sociale; agricoltura e foreste; industria, commercio e artigianato; sanità; ricerca scientifica e tecnologica; interno; c) da dodici componenti designati dal Consiglio sanitario nazionale di cui: tre in rappresentanza delle regioni, scelti tra i propri membri; sei in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti presenti nel CNEL; tre in rappresentanza delle associazioni imprenditoriali e dei lavoratori autonomi presenti nel CNEL; d) da tre componenti designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani; e) dal direttore dell'Istituto. Il Ministro procede alle nomine quando siano stati designati i due terzi dei componenti e sia trascorso il termine di trenta giorni dalla data di scadenza del comitato. Il comitato amministrativo dura in carica tre anni e si riunisce ogni tre mesi in sessione ordinaria o, in via straordinaria, su convocazione del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti del comitato stesso. Le deliberazioni del comitato amministrativo sono assunte a maggioranza e sono pubbliche.

Note all'articolo

  • Il D.L. 30 giugno 1982, n.390 convertito con modificazioni dalla L. 12 agosto 1982, n.597 ha disposto (con l'art 4) che "Il comitato amministrativo dell'ISPESL di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, e' integrato dai seguenti componenti: un rappresentante del Ministero del tesoro, un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali, designati dai rispettivi Ministri; tre rappresentanti delle associazioni imprenditoriali, tra cui quelle delle aziende a partecipazione statale e dei lavoratori autonomi, nonche' un rappresentante delle associazioni sindacali dei quadri e dirigenti di azienda, designati dal Consiglio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 6, lettera c), del predetto decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619."
  • Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n.268 ha disposto (con l'art 5) l'abrogazione del presente articolo con efficacia "dalla entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza, e comunque a decorrere dal 1 gennaio 1994."

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-31;619#art-6

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Art. 6 Istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (art. 23 della legge n. 833 del 1978). — Composizione e funzionamento del comitato amministrativo | Portale Normativo