Art. 8
Soppressione e liquidazione della cassa malattia comunale
In vigore dal 22 ott 1980
Soppressione e liquidazione
della cassa malattia comunale
La cassa malattia comunale istituita dal comune di Campione d'Italia è soppressa.
Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, il comune provvede alla liquidazione del patrimonio della cassa stessa, a mezzo di apposita commissione composta da un rappresentante della regione Lombardia e da due dipendenti comunali, nominati dalla giunta municipale.
L'eventuale attivo sarà devoluto alle spese per le convenzioni di cui all'. Gli eventuali debiti residui nei riguardi degli assistiti o di terzi saranno posti a carico del bilancio comunale dell'esercizio in corso alla chiusura della liquidazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Selva di Val Gardena, addì 31 luglio 1980
PERTINI
COSSIGA - ANIASI - COLOMBO - ROGNONI - LA MALFA - PANDOLFI - FoscHl
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1980
Atti di Governo, registro n. 30, foglio n. 3
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-31;616#art-8