Art. 8

Soppressione e liquidazione della cassa malattia comunale

In vigore dal 22 ott 1980
Soppressione e liquidazione della cassa malattia comunale La cassa malattia comunale istituita dal comune di Campione d'Italia è soppressa. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, il comune provvede alla liquidazione del patrimonio della cassa stessa, a mezzo di apposita commissione composta da un rappresentante della regione Lombardia e da due dipendenti comunali, nominati dalla giunta municipale. L'eventuale attivo sarà devoluto alle spese per le convenzioni di cui all'. Gli eventuali debiti residui nei riguardi degli assistiti o di terzi saranno posti a carico del bilancio comunale dell'esercizio in corso alla chiusura della liquidazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Selva di Val Gardena, addì 31 luglio 1980 PERTINI COSSIGA - ANIASI - COLOMBO - ROGNONI - LA MALFA - PANDOLFI - FoscHl Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1980 Atti di Governo, registro n. 30, foglio n. 3
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-31;616#art-8

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Art. 8 Assistenza sanitaria ai cittadini del comune di Campione d'Italia — Soppressione e liquidazione della cassa malattia comunale | Portale Normativo