Art. 4
Aventi diritto all'assistenza
In vigore dal 22 ott 1980
Le prestazioni sanitarie previste dal precedente sono concesse, con le medesime modalità:
a) ai cittadini italiani residenti a Campione d'Italia sia che lavorino nell'ambito del comune sia che lavorino in altri comuni italiani o in territorio svizzero come frontalieri;
b) ai lavoratori italiani residenti in Svizzera e che lavorano a Campione d'Italia;
c) ai cittadini dimoranti abitualmente a Campione d'Italia nel periodo di attesa della acquisizione della residenza nello stesso comune di Campione.
Ai cittadini italiani residenti in altri comuni e temporaneamente presenti a Campione d'Italia, sono assicurate le prestazioni erogate dai presidi e servizi dell'USL e, solo in casi di eccezionale comprovata urgenza, le prestazioni erogate in regime di convenzione con enti, istituzioni e medici operanti in territorio svizzero.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-31;616#art-4