Art. 7
Contributi per l'assistenza
In vigore dal 22 ott 1980
A partire dalla data di cessazione delle convenzioni come previsto dall', ultimo comma, i datori di lavoro sono tenuti a versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale i contributi di malattia nei modi e nella misura stabiliti dalle leggi vigenti.
I cittadini del comune di Campione d'Italia, che non erano tenuti all'iscrizione presso un istituto mutualistico di natura pubblica, sono assicurati presso il Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-31;616#art-7