Capo II
Art. 99
In vigore dal 30 nov 1980
Il direttore del servizio impianti elettrici delle F.S. emana le disposizioni interne riguardanti:
1) le modalità e la frequenza delle visite di controllo agli impianti di trazione elettrica, di telecomunicazione e di illuminazione ed ai meccanismi speciali;
2) la tenuta delle registrazioni sullo stato di conservazione degli impianti di cui al precedente punto 1), nonché di quelli di sicurezza e di segnalamento.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-11;753#art-99