Capo III

Art. 101

In vigore dal 30 nov 1980
Il direttore generale della M.C.T.C., in relazione alle caratteristiche ed alle peculiarità dei diversi tipi di servizi di pubblico trasporto, emana le disposizioni riguardanti: 1) l'applicazione delle norme regolamentari di cui ai punti 3) e 4) del precedente , nonché di quelle di cui al precedente ; 2) l'espletamento da parte del personale della M.C.T.C. delle funzioni di vigilanza previste dalle presenti norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dei servizi di pubblico trasporto rientranti nelle competenze statali e, per quanto riguarda la polizia e la sicurezza, anche di quelli rientranti nelle competenze regionali; 3) le modalità per l'accertamento delle infrazioni previste dalle presenti norme; 4) il rilascio, da parte dei competenti uffici della M.C.T.C., dell'approvazione o del nulla osta di cui al precedente , secondo comma; 5) il rilascio, da parte dei competenti uffici della M.C.T.C., dell'approvazione o del nulla osta di cui al successivo , secondo comma.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-11;753#art-101

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