Capo III
Art. 101
94 / 104In vigore dal 30 nov 1980
Il direttore generale della M.C.T.C., in relazione alle caratteristiche ed alle peculiarità dei diversi tipi di servizi di pubblico trasporto, emana le disposizioni riguardanti:
1) l'applicazione delle norme regolamentari di cui ai punti 3) e 4) del precedente , nonché di quelle di cui al precedente ;
2) l'espletamento da parte del personale della M.C.T.C. delle funzioni di vigilanza previste dalle presenti norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dei servizi di pubblico trasporto rientranti nelle competenze statali e, per quanto riguarda la polizia e la sicurezza, anche di quelli rientranti nelle competenze regionali;
3) le modalità per l'accertamento delle infrazioni previste dalle presenti norme;
4) il rilascio, da parte dei competenti uffici della M.C.T.C., dell'approvazione o del nulla osta di cui al precedente , secondo comma;
5) il rilascio, da parte dei competenti uffici della M.C.T.C., dell'approvazione o del nulla osta di cui al successivo , secondo comma.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-11;753#art-101