Art. 99
Capo II

Art. 99

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In vigore dal 30 nov 1980
Il direttore del servizio impianti elettrici delle F.S. emana le disposizioni interne riguardanti: 1) le modalità e la frequenza delle visite di controllo agli impianti di trazione elettrica, di telecomunicazione e di illuminazione ed ai meccanismi speciali; 2) la tenuta delle registrazioni sullo stato di conservazione degli impianti di cui al precedente punto 1), nonché di quelli di sicurezza e di segnalamento.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-11;753#art-99