Capo VI

Art. 35

Personale tecnico delle Università

In vigore dal 1 ago 1980
I posti di tecnico laureato sono assegnati ai laboratori dotati di attrezzature scientifiche di particolare complessità per le esigenze della ricerca, della sperimentazione e delle esercitazioni degli istituti e, ove costituiti, dei dipartimenti. Sulla base di tali criteri, con decreto del Ministro della, pubblica istruzione, si fa luogo alla revisione dell'attuale distribuzione di posti di tecnico laureato. I tecnici laureati coadiuvano i docenti per il funzionamento del laboratorio, sono direttamente responsabili delle attrezzature scientifiche e didattiche in dotazione e dirigono l'attività del personale tecnico assegnato al laboratorio. I posti di tecnico coadiutore e di tecnico esecutivo sono assegnati ai laboratori dotati di attrezzature scientifiche e didattiche per la ricerca, la sperimentazione e le esercitazioni degli istituti e, ove costituiti, dei Dipartimenti. I tecnici coadiutori e i tecnici esecutivi svolgono la loro attività sotto la direzione del tecnico laureato preposto al laboratorio. In attuazione della nuova normativa concernente il "nuovo assetto retributivo funzionale del personale civile e militare dello Stato," saranno identificati - con le modalità di cui agli e seguenti dello stesso testo normativo - i profili professionali di tutto il personale tecnico delle Università di cui ai commi precedenti, i titoli di studio e gli altri requisiti necessari per l'ammissione in carriera, le prove di esame le relative modalità di espletamento e la composizione delle commissioni. Questa norma si applica anche al personale tecnico degli osservatori astronomici, astrofisico e vesuviano nonché al personale tecnico dei musei scientifici universitari, degli orti botanici, delle biblioteche delle facoltà, scuole e istituti di istruzione, universitaria. In sede di prima applicazione del presente decreto il personale attualmente appartenente ai ruoli tecnici il quale abbia svolto o che attualmente svolga mansioni diverse da quelle previste nei commi precedenti, può optare, a domanda, per il passaggio nei ruoli amministrativi universitari, ivi compresi quelli dei bibliotecari. In relazione a detti passaggi saranno rideterminate, ove necessario, le consistenze organiche dei, ruoli del personale delle Università con le modalità previste dagli della legge 25 ottobre 1977, n. 808.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-11;382#art-35

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Art. 35 Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica. — Personale tecnico delle Università | Portale Normativo