Capo VI
Art. 39
Assegno aggiuntivo
In vigore dal 1 ago 1980
I commi quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo dell' del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, sono sostituiti dai seguenti:
"Ai professori di ruolo appartenenti alla prima fascia che optino per il regime di impegno a tempo pieno e per la durata dell'opzione è attribuito in aggiunta al trattamento economico previsto dal precedente , per dodici mensilità all'anno, un assegno aggiuntivo nella misura forfettaria lorda di lire trecentomila per la classe iniziale e la prima classe di stipendio; lire trecentocinquantamila per la seconda e terza, lire quattrocentomila per la quarta e la quinta, lire quattrocentocinquantamila per la sesta, lire cinquecentomila per l'ultima classe.
Ai professori di ruolo appartenenti alla seconda fascia che optino per il regime di impegno a tempo pieno e per la durata dell'opzione, è attribuita in aggiunta al trattamento economico previsto dal precedente , per dodici mensilità all'anno, un assegno aggiuntivo pari al 70 per cento delle misure forfettarie lorde previste per i professori di ruolo appartenenti alla prima fascia nelle corrispondenti classi di stipendio.
Ai professori di ruolo appartenenti alla prima e alla seconda fascia che optino per il regime di impegno a tempo definito, le indennità previste ai precedenti commi rispettivamente per le due fasce e le corrispondenti classi di stipendio, sono ridotte del 50 per cento.
Le indennità di cui ai precedenti commi non sono pensionabili, sono subordinate alla corresponsione dello stipendio e sono ridotte nella stessa proporzione di questo e per lo stesso periodo di tempo.
Le indennità previste dai precedenti commi sono riassorbibili con i futuri miglioramenti economici fine alla concorrenza del 50 per cento per i professori di ruolo appartenenti alle due fasce che optino per il regime di impegno a tempo pieno e fino alla concorrenza del loro intero ammontare nei confronti dei professori che optino per il regime di impegno a tempo definito".
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-11;382#art-39