Art. 33

Verifica periodica dell'attività didattica e scientifica dei ricercatori universitari

In vigore dal 5 ago 1980
Il ricercatore confermato è tenuto a presentare ogni triennio al consiglio di facoltà una relazione sul lavoro scientifico e sulla attività didattica integrativa svolti. Il consiglio di facoltà formula il proprio giudizio sulla base dei pareri espressi dai consigli di corso di laurea per l'attività didattica e dai dipartimenti o dai consigli degli istituti nei quali egli ha operato, per il lavoro scientifico. Il ricercatore confermato può continuare ad accedere direttamente ai fondi per la ricerca subordinatamente alla presentazione di risultati scientifici, originali e documentati, consultabili presso l'istituto o il dipartimento di appartenenza. ------------ L'avviso di rettifica in G.U. 5/8/1980, n. 213, ha disposto l'introduzione, prima dell', del "Capo V - RICERCATORI UNIVERSITARI".

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-11;382#art-33

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Art. 33 Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica. — Verifica periodica dell'attività didattica e scientifica dei ricercatori universitari | Portale Normativo