Art. 122

Adeguamento delle università non statali alla nuova disciplina

In vigore dal 7 set 1982
Sino all'entrata in vigore della legge sulle università non statali, il cui progetto dovrà essere presentato dal Governo alle Camere entro il 31 ottobre 1980, sono consentiti contributi finanziari alle università stesse, nei termini e con le modalità di cui al successivo comma, a sgravio del maggior onere dalle università predette sopportato per il personale docente in dipendenza dell'applicazione del presente decreto, e sempre che esse adeguino i loro statuti alla nuova disciplina del personale docente contenuta nel presente decreto. Tali contributi non potranno comunque protrarsi oltre l'anno accademico 1981-82. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, di concerto con il Ministro del tesoro, determina per ciascun anno accademico, i contributi di cui al precedente comma, tenendo conto, per ciascuna delle università non statali interessate: a) della consistenza dell'organico del personale docente, con particolare riferimento agli inquadramenti da attuarsi ai sensi del presente decreto; b) delle condizioni finanziarie delle università stesse; c) degli orientamenti programmatici del Governo in materia di statizzazione delle università non statali, anche in riferimento al piano biennale transitorio di cui al precedente , ultima comma. Nello stesso periodo fissato dal primo comma del presente articolo, le università non statali potranno conferire contratti di insegnamento anche a professori delle università statali. ------------ L'avviso di rettifica in G.U. 5/8/1980, n. 213, ha disposto la cancellazione del Capo IX.

Note all'articolo

  • La L. 14 agosto 1982, n. 590 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Il termine per la presentazione del disegno di legge sulle universita' non statali di cui al primo comma dell'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e' prorogato al 31 ottobre 1983".

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-11;382#art-122

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Art. 122 Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica. — Adeguamento delle università non statali alla nuova disciplina | Portale Normativo