Art. 91 bis
Partecipazione a consorzi e a società di ricerca.
In vigore dal 11 dic 1985
Le università possono partecipare a consorzi o a società di capitale per la progettazione e l'esecuzione di programmi di ricerca finalizzati allo sviluppo scientifico e tecnologico ai sensi delle leggi 25 ottobre 1968, n. 1089, 2 maggio 1976, n. 183, 21 maggio 1981, n. 240, 17 febbraio 1982, n. 46, 1 dicembre 1983, n. 651, a condizione che:
a) la loro partecipazione sia rappresentata da esclusivo apporto di prestazione di opera scientifica;
b) l'atto costitutivo preveda l'esclusione per esse da eventuali obblighi dei soci di versare contributi in denaro e che gli utili non vengano ripartiti ma reinvestiti per finalità di carattere scientifico;
c) sia assicurata la partecipazione paritaria della università, nell'impostazione dei programmi di ricerca;
d) le relative iniziative fruiscano di finanziamenti non inferiori alla metà da parte di organismi pubblici nazionali, internazionali o esteri;
e) ogni eventuale emolumento corrisposto ai professori universitari o ai ricercatori che facciano parte degli organi sociali sia versato alle università di appartenenza. I proventi derivanti da eventuali contratti di ricerca o di consulenza richiesti ad università siano corrisposti secondo quanto stabilito nel precedente . Gli eventuali utili spettanti alle università siano da queste destinati a fini di ricerca.
La partecipazione dell'università è deliberata dal consiglio di amministrazione, udito il collegio dei revisori.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-11;382#art-91-bis