Art. 121
Esercizio della libera docenza
In vigore dal 5 ago 1980
Coloro che hanno conseguito l'abilitazione alla libera docenza e ne abbiano ottenuto la conferma, alla data di entrata in vigore del presente decreto possono esercitarla secondo le norme vigenti che ne disciplinano l'utilizzazione.
Si ha per confermata, la libera docenza già valutata positivamente dal consiglio di facoltà, sempre alla data di entrata in vigore del presente decreto, ancorchè non sia intervenuto il relativo decreto ministeriale.
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L'avviso di rettifica in G.U. 5/8/1980, n. 213, ha disposto la cancellazione del Capo IX.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-11;382#art-121