Art. 2
In vigore dal 18 ott 1980
La scuola speciale per tecnici riabilitatori della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva muta la denominazione in quella di scuola speciale per terapisti della riabilitazione della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva.
Il primo comma dell'art. 878 è sostituito dal seguente:
"La scuola speciale per terapisti della riabilitazione della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva ha sede presso l'istituto di neuropsichiatria infantile".
Il primo periodo dell'art. 879 è sostituito dal seguente:
"La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di terapista della riabilitazione della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva è di tre anni accademici".
Il secondo comma dell'art. 880, relativo all'ammissione alla scuola di allievi privi del titolo di studio di scuola media superiore, è soppresso.
Il primo comma dell'art. 884 è modificato nel senso che, superato l'esame finale, si consegue il diploma di terapista della riabilitazione della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-01;589#art-2