Art. 3

In vigore dal 18 ott 1980
L'art. 909, relativo alla scuola di specializzazione in tecnologie alimentari è sostituito dal seguente: "La durata del corso è di due anni. Possono essere ammessi alla scuola i laureati in farmacia, in chimica e tecnologia farmaceutiche, in chimica, in chimica industriale, in scienze biologiche ed in scienze agrarie". I primi tre commi dell'art. 910 sono sostituiti dai seguenti: "Il consiglio della scuola stabilisce entro il mese di luglio di ciascun anno il numero massimo di iscritti alla scuola in relazione alle disponibilità di locali, di attrezzature, di personale; e determina inoltre la ripartizione dei posti disponibili per ogni tipo di laurea. Per il primo anno di funzionamento tale numero è fissato in un massimo di sessanta iscritti, e precisamente: diciotto laureati in farmacia, diciotto in chimica e; tecnologia farmaceutiche, sette in chimica, sette in chimica industriale, sei in scienze agrarie e quattro in scienze biologiche. La scelta degli iscritti verrà effettuata sulla base dei titoli presentati". L'art. 911, relativo all'ordinamento degli studi è integrato nel senso che le materie di insegnamento per i laureati in farmacia si intendono anche per i laureati in chimica e tecnologia farmaceutiche, mentre le materie di insegnamento per i laureati in chimica si intendono anche per i laureati in chimica industriale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1 luglio 1980 PERTINI SARTI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1980 Registro n. 88 Istruzione, foglio n. 75
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