Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 18 ott 1980
La scuola speciale per tecnici riabilitatori della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva muta la denominazione in quella di scuola speciale per terapisti della riabilitazione della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva. Il primo comma dell'art. 878 è sostituito dal seguente: "La scuola speciale per terapisti della riabilitazione della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva ha sede presso l'istituto di neuropsichiatria infantile". Il primo periodo dell'art. 879 è sostituito dal seguente: "La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di terapista della riabilitazione della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva è di tre anni accademici". Il secondo comma dell'art. 880, relativo all'ammissione alla scuola di allievi privi del titolo di studio di scuola media superiore, è soppresso. Il primo comma dell'art. 884 è modificato nel senso che, superato l'esame finale, si consegue il diploma di terapista della riabilitazione della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-01;589#art-2