Art. 3

In vigore dal 4 nov 1980
Gli articoli 110 e 111, relativi alle norme generali delle scuole di specializzazione di medicina e chirurgia, sono soppressi e sostituiti dal seguente nuovo articolo, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Art. 110. - Non sono consentite abbreviazioni di corso.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-06-20;652#art-3

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Art. 3 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Messina. | Portale Normativo