Art. 3
3 / 7In vigore dal 4 nov 1980
Gli articoli 110 e 111, relativi alle norme generali delle scuole di specializzazione di medicina e chirurgia, sono soppressi e sostituiti dal seguente nuovo articolo, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Art. 110. - Non sono consentite abbreviazioni di corso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-06-20;652#art-3