Art. 2
In vigore dal 4 nov 1980
L'art. 104, relativo alle norme generali delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, è integrato con il seguente nuovo comma:
L'ammissione alla scuola avviene per titoli ed esami.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-06-20;652#art-2