Regolamento esecuzione norme contenute nella L. 30 aprile 1962, n. 283Titolo II

Art. 35

Mezzi di lotta contro gli insetti e gli animali nocivi

In vigore dal 26 mar 2021
Nei locali di cui all', lettera a), del presente regolamento debbono essere attuati efficaci mezzi di lotta e di precauzione contro gli insetti, i roditori ed altri animali nocivi. Tali mezzi non debbono costituire pericolo di danno anche indiretto per l'uomo, a causa di contaminazione delle sostanze alimentari.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27, come modificato dal D.L. 22 marzo 2021, n. 42, ha disposto (con l'art. 18, comma 1, lettera d)) l'abrogazione del presente provvedimento, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di esecuzione degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-bis, 13, 17, 18, 19 e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-03-26;327#art-ren-35

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Art. 35 Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande — Mezzi di lotta contro gli insetti e gli animali nocivi | Portale Normativo