Regolamento esecuzione norme contenute nella L. 30 aprile 1962, n. 283›Titolo II
Art. 32
Distributori automatici o semiautomatici di sostanze alimentari e bevande
In vigore dal 26 mar 2021
I distributori automatici o semiautomatici di sostanze alimentari e bevande debbono corrispondere ai seguenti requisiti:
1) essere di facile pulizia e disinfettabili, sia all'interno che all'esterno, o tali da garantire l'igienicità dei prodotti distribuiti;
2) avere le superfici destinate a venire a contatto con le sostanze alimentari, di materiale idoneo ai sensi dell' della legge e resistente alle ripetute operazioni di pulizia e disinfezione;
3) avere le sorgenti interne di calore collocate in modo tale da non influire negativamente sulla conservazione delle sostanze alimentari e bevande;
4) avere, salvo quanto previsto da norme speciali, una adeguata attrezzatura che garantisca la buona conservazione:
delle sostanze alimentari di facile deperibilità ad una temperatura non superiore a +4° C;
delle sostanze alimentari surgelate ad una temperatura non superiore a - 18° C;
delle bevande e piatti caldi ad una temperatura di + 65° C, o comunque non inferiore a + 60° C, ed avere inoltre un congegno automatico che blocchi la distribuzione delle sostanze alimentari quando la temperatura di conservazione si allontani dai limiti stabiliti;
5) essere collocati in maniera tale da non essere situati in vicinanza di sorgenti di calore;
6) avere la bocca esterna di erogazione non esposta ad insudiciamenti od altre contaminazioni.
Ove la natura dell'alimento o della bevanda lo richieda, si deve provvedere alla sistemazione di recipienti o di portarifiuti che debbono essere tenuti in buone condizioni igieniche e svuotati o sostituiti con la necessaria frequenza.
Della installazione dei suddetti distributori deve essere data comunicazione scritta all'autorità cui spetta l'esercizio della vigilanza igienico-sanitaria, ai sensi dell', comma primo, n. 3), del presente regolamento.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27, come modificato dal D.L. 22 marzo 2021, n. 42, ha disposto (con l'art. 18, comma 1, lettera d)) l'abrogazione del presente provvedimento, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di esecuzione degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-bis, 13, 17, 18, 19 e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-03-26;327#art-ren-32