Art. 6
In vigore dal 9 mag 1980
Con decorrenza 1 ottobre 1978 è abrogato il compenso giornaliero previsto dal punto B dell'art. 45 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, per i capo treno utilizzati esclusivamente alla scritturazione presso i depositi personale viaggiante, il cui importo è assorbito, con identica decorrenza, nella misura di premio industriale, attribuito con decreto del Ministro dei trasporti, di cui al secondo comma dell' del presente decreto, al capo treno svolgenti le mansioni sopra indicate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-01-15;145#art-6