Art. 2
In vigore dal 9 mag 1980
Il premio industriale di cui al precedente del presente decreto non compete per le giornate di assenza dovute a riposo settimanale fruito ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1971, n. 1372, a riposo concesso ai sensi del punto b) dell' della legge 23 dicembre 1977, n. 937, a festività infrasettimanali di cui al quart'ultimo comma dell'art. 86 dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato approvato con la legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni ed integrazioni, a recupero concesso per riposo settimanale o festività infrasettimanale non fruiti, a congedo straordinario concesso ai sensi degli articoli 88 e 89 del sopracitato stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, a malattia, a inabilità derivante da infortunio sul lavoro, da malattia professionale o da malattia contratta per concausa o causa unica e diretta di servizio, a sospensione, ad aspettativa a qualsiasi titolo concessa; il premio industriale non compete altresì per le assenze facoltative previste dal secondo comma dell' della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri, nonché per ogni altro tipo di assenza non retribuita. Per le giornate di assenza giustificata si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 87 dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato.
Al personale di condotta, di scorta treni e delle navi traghetto il computo di cui sopra va fatto detraendo, anziché le giornate di riposo settimanale, le domeniche cadenti nel mese.
Per il personale il cui orario di lavoro settimanale è distribuito su cinque giornate, il premio industriale è maggiorato del venti per cento.
Il personale di qualsiasi profilo, anche se dei ruoli ad esaurimento, quando viene utilizzato in attività proprie di altro profilo della stessa categoria, percepisce il premio industriale previsto per il profilo professionale di utilizzazione e l'attività svolta.
Il personale dei profili professionali di manovale, carbonaio, ispettore, quando per ragioni di servizio viene utilizzato in attività proprie di profili omogenei della categoria immediatamente superiore, ha titolo al premio industriale nella misura prevista per il profilo di utilizzazione e l'attività svolta.
Ai dipendenti di qualsiasi profilo professionale del settore uffici e del settore esercizio chiamati dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato a frequentare corsi di aggiornamento professionale, esclusi quelli frequentati ai fini dell'accertamento professionale nonché quelli frequentati per il conseguimento delle abilitazioni obbligatorie previste per il profilo di appartenenza dal decreto ministeriale 21 luglio 1979, n. 2078, il premio industriale spettante viene corrisposto in misura raddoppiata per ogni giornata di frequenza al corso.
Non hanno titolo alla corresponsione del premio industriale i dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato comandati presso altre amministrazioni o enti pubblici.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-01-15;145#art-2