Art. 3
In vigore dal 9 mag 1980
A decorrere dal 1 ottobre 1978 sono abrogati il premio di maggiore produzione previsto dall'art. 65 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, ed il premio di rendimento globale istituito dal direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per la compensazione di lavorazioni per le quali non era possibile determinare analiticamente un premio di maggior produzione diretto o indiretto.
La quota giornaliera dei premi indicati al primo comma del presente articolo viene assorbita, a decorrere dal 1 ottobre 1978, nella misura giornaliera di premio industriale attribuito con decreto del Ministro dei trasporti, di cui al secondo al comma dell' del presente decreto, ai profili professionali in precedenza destinatari dei premi di maggior produzione e del premio di rendimento globale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-01-15;145#art-3