Art. 26
In vigore dal 15 gen 1980
Le disposizioni del presente decreto si applicano dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Dalla medesima data il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1976, n. 800, è abrogato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Ventimiglia, addì 30 dicembre 1979
PERTINI
COSSIGA - COLOMBO - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1979
Atti di Governo, registro n. 24, foglio n. 18
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-12-30;667#art-26