Art. 23
In vigore dal 15 gen 1980
Per ogni tratta di 200 metri (o frazione) di circuito urbano necessario per la realizzazione di collegamenti diretti urbani o di raccordo interurbano, si applica un canone trimestrale di L. 1.800 con un minimo di L. 9.000.
Qualora il circuito urbano venga utilizzato per la realizzazione di derivazioni esterne o per collegare direttamente apparecchi intercomunicanti, si applica per ciascun circuito, oltre a quanto indicato nel precedente comma, una quota suppletiva di canone pari a n. 1.000 scatti trimestrali.
Qualora il circuito urbano venga utilizzato per la realizzazione di collegamenti tra centralini, e/o impianti intercomunicanti, si applica per ciascun circuito, oltre a quanto indicato nel primo comma, una quota suppletiva di canone pari a n. 2.000 scatti trimestrali.
I contributi spese di nuovo impianto e di trasloco per ciascun terminale di utente dei collegamenti di cui ai commi precedenti sono pari a quelli stabiliti per il trasloco nell'.
Per ciascun collegamento a commutatore interurbano o speciale che comporti l'impegno di una linea di lunghezza non superiore a 10 km, è dovuto un canone trimestrale di L. 45.000. Per la lunghezza eventualmente eccedente va applicato il canone di cui al primo comma.
I contributi spese di nuovo impianto e di trasloco per ciascun collegamento di cui al comma precedente sono pari a quelli stabiliti nell'.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-12-30;667#art-23