Art. 25

In vigore dal 15 gen 1980
Gli abbonati collegati ad una centrale all'uopo equipaggiata che fruiscono, a loro richiesta, della documentazione del traffico interurbano ed internazionale, mediante periodica distinta delle comunicazioni effettuate, sono tenuti a corrispondere un compenso di L. 25 per ogni comunicazione documentata.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-12-30;667#art-25

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Art. 25 Norme in materia di tariffe telefoniche. | Portale Normativo