Titolo III

Art. 83

Norme di rinvio

In vigore dal 1 mar 1980
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto si applicano, per la parte compatibile, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazione ed integrazioni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 dicembre 1979 PERTINI COSSIGA - ALTISSIMO - SCOTTI - PANDOLFI - ANDREATTA - ROGNONI - VALITUTTI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1980 Atti di Governo, registro n. 26, foglio n. 1
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-12-20;761#art-83

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Art. 83 Stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali. — Norme di rinvio | Portale Normativo