Titolo III
Art. 83
83 / 83Norme di rinvio
In vigore dal 1 mar 1980
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto si applicano, per la parte compatibile, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazione ed integrazioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 dicembre 1979
PERTINI
COSSIGA - ALTISSIMO -
SCOTTI - PANDOLFI -
ANDREATTA - ROGNONI -
VALITUTTI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1980
Atti di Governo, registro n. 26, foglio n. 1
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-12-20;761#art-83