Titolo III
Art. 82
Applicazione del nuovo stato giuridico
In vigore dal 1 mar 1980
Le disposizioni del presente decreto, fermo restando quanto previsto dal comma successivo, si applicano al personale con decorrenza dalla data dell'effettiva sua utilizzazione da parte delle unità sanitarie locali, ai sensi dell', terzo comma, lettera b), della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Fino all'entrata in vigore dell'accordo nazionale unico di cui al precedente le materie che da esso saranno disciplinate restano regolate dalle norme e dagli accordi degli enti o amministrazioni di provenienza del personale. Per il personale di nuova assunzione si applicano le norme e gli accordi vigenti per i dipendenti degli enti ospedalieri.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-12-20;761#art-82