Titolo I

Art. 7

Formazione dei ruoli nominativi

In vigore dal 1 mar 1980
La regione predispone e pubblica, entro il 31 marzo di ogni anno, nel proprio Bollettino ufficiale, i ruoli nominativi del personale addetto alle unità sanitarie locali, secondo la situazione al 1 gennaio dell'anno di pubblicazione. Per ciascun dipendente sono indicati, il cognome e il nome, la data di nascita, la data di decorrenza del rapporto d'impiego, la data di decorrenza della nomina nel ruolo di appartenenza, la data del conseguimento della posizione funzionale rivestita e la sede di servizio. Nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione dei ruoli il dipendente può chiedere la rettifica di eventuali errori od omissioni con ricorso al presidente della giunta regionale, il quale decide in via definitiva entro trenta giorni. Trascorso tale termine il ricorso si intende respinto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-12-20;761#art-7

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Art. 7 Stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali. — Formazione dei ruoli nominativi | Portale Normativo