Titolo I

Art. 3

Ruolo professionale

In vigore dal 1 mar 1980
Nel ruolo professionale sono iscritti in distinte tabelle, per i rispettivi profili, gli avvocati e procuratori legali, gli ingegneri, gli architetti e i geologi. Il personale del ruolo professionale è classificato in due posizioni funzionali ad eccezione di quello della tabella A dello stesso ruolo che è classificato in tre posizioni funzionali. In separata tabella del ruolo professionale è iscritto il personale di assistenza religiosa.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-12-20;761#art-3

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