Titolo I
Art. 3
Ruolo professionale
In vigore dal 1 mar 1980
Nel ruolo professionale sono iscritti in distinte tabelle, per i rispettivi profili, gli avvocati e procuratori legali, gli ingegneri, gli architetti e i geologi.
Il personale del ruolo professionale è classificato in due posizioni funzionali ad eccezione di quello della tabella A dello stesso ruolo che è classificato in tre posizioni funzionali.
In separata tabella del ruolo professionale è iscritto il personale di assistenza religiosa.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-12-20;761#art-3