Titolo II›Capo I
Art. 9
Modalità di assunzione in servizio
In vigore dal 1 mar 1980
L'assunzione in servizio è disposta dall'unità sanitaria locale, nei limiti dei posti vacanti, mediante pubblici concorsi banditi ed espletati dalla regione.
L'assunzione per chiamata diretta è ammessa soltanto per speciali categorie di personale addetto a mansioni elementari, sulla base di adeguati criteri selettivi fissati nell'accordo nazionale unico; le relative selezioni sono effettuate dalla regione anche a livello locale. La regione può, con legge, delegate alle unità sanitarie locali la selezione di detto personale.
L'assunzione del personale di assistenza religiosa cattolica è effettuata direttamente dal comitato di gestione su proposta dell'ordinario diocesano competente per territorio.
L'assunzione di personale straordinario è ammessa esclusivamente per particolari, inderogabili e temporanee esigenze assistenziali e deve essere effettuata con le modalità di cui al successivo , ultimo comma.
Si applicano le disposizioni di legge vigenti nell'amministrazione dello Stato sulle assunzioni obbligatorie, sulle riserve di posti e sulle preferenze.
Salvo le assunzioni obbligatorie e quanto previsto al terzo comma è fatto divieto alle unità sanitarie locali di assumere direttamente, a qualsiasi titolo, personale anche straordinario.
Il comitato di gestione ha facoltà di stipulare, nei limiti dei posti vacanti nelle piante organiche, convenzioni con gli ordini religiosi per l'espletamento di servizi con personale idoneo alle funzioni rispettivamente assegnate.
Tutti gli atti e provvedimenti adottati in violazione delle disposizioni del presente articolo sono nulli ed impegnano la responsabilità personale e diretta di chi li dispone, dei responsabili dei servizi interessati e dei coordinatori sanitario ed amministrativo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-12-20;761#art-9