Regolamento gestioni cassieri e consegnatari delle amministrazioni dello Stato
Art. 6
AbrogatoCompiti dei cassieri
In vigore dal 10 feb 1980 al 11 gen 2003
I cassieri provvedono, su richiesta dei competenti uffici, al pagamento delle spese casuali e dei sussidi urgenti, delle spese contrattuali, di anticipi sulle spese di viaggio e indennità da corrispondersi a impiegati dell'amministrazione od a persone comunque incaricate di missioni per conto dello Stato, nonché delle spese di manutenzione e riparazione di locali, di acquisto di libri, giornali e periodici gravanti su capitoli di bilancio non amministrati dal Provveditorato generale dello Stato.
Provvedono inoltre a pagare, su richiesta del consegnatario, le minute spese d'ufficio nei limiti stabiliti dal Provveditorato generale dello Stato, nonché le altre per le quali siano di volta in volta ad essi assegnati i relativi fondi dal Provveditorato medesimo.
Provvedono infine ad effettuare il pagamento delle altre spese che debbono eseguirsi in economia a norma degli speciali regolamenti previsti dall' del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-11-30;718#art-rgc-6