Regolamento gestioni cassieri e consegnatari delle amministrazioni dello Stato
Art. 3
AbrogatoNomina dei cassieri, dei consegnatari e dei loro sostituti
In vigore dal 10 feb 1980 al 11 gen 2003
Gli incarichi di consegnatario, di consegnatario-cassiere e di cassiere sono conferiti, per le amministrazioni centrali, con decreto del Ministro competente. Copia del decreto va tra smesso al Provveditorato generale dello Stato.
Negli uffici periferici con competenza territoriale provinciale o maggiore, l'incarico di consegnatario è conferito con provvedimento formale del titolare dell'ufficio periferico, da comunicarsi al Provveditorato generale dello Stato. Per i restanti uffici le funzioni di consegnatario sono esercitate a tutti gli effetti del presente regolamento dal rispettivo titolare.
Con l'atto di conferimento dell'incarico di consegnatario o di cassiere viene anche designato l'impiegato incaricato di sostituirlo in caso di assenza o di impedimento temporaneo.
Tutti i provvedimenti di conferimento dell'incarico devono essere sottoposti, per il visto, al controllo preventivo:
delle ragionerie centrali, se emessi da amministrazioni centrali;
delle ragionerie regionali o delle ragionerie provinciali dello Stato, a seconda che siano emessi, rispettivamente, da uffici
periferici con competenza territoriale maggiore di quella provinciale, oppure provinciale.
Detti provvedimenti sono successivamente inoltrati, per il visto e la registrazione, alla Corte dei conti o alle delegazioni regionali della stessa, a seconda che siano stati emessi da amministrazioni centrali o da uffici periferici.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-11-30;718#art-rgc-3