Regolamento gestioni cassieri e consegnatari delle amministrazioni dello Stato
Art. 11
AbrogatoCustodia eventuale di valori
In vigore dal 10 feb 1980 al 11 gen 2003
È assolutamente vietato ai cassieri di ricevere in custodia denaro, oggetti e valori di proprietà privata.
Gli oggetti e valori di proprietà dell'amministrazione o pervenuti in possesso della medesima, che si ritenga di affidare alla custodia del cassiere, sono da questi ricevuti, su ordine scritto dell'amministrazione medesima, dandone immediata comunicazione alla ragioneria centrale.
Quando, per qualsiasi motivo, gli oggetti ed i valori suddetti debbano cessare dall'essere custoditi dai cassieri, questi se ne danno scarico su ordine scritto dell'ufficio che ne aveva autorizzato la custodia, comunicato anche alla ragioneria centrale.
Tali oggetti e valori sono tenuti in evidenza in un registro a pagine numerate, firmato dal direttore della ragioneria centrale prima di essere posto in uso, e vistato ad ogni verifica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-11-30;718#art-rgc-11