Art. 1
In vigore dal 10 ago 1980
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Istituto di educazione fisica di Torino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1959, n. 1429;
Veduta la legge 7 febbraio 1958, n. 88;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Istituto superiore di educazione fisica di Torino e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Istituto di educazione fisica di Torino, approvato con il decreto sopraindicato, è modificato come appresso:
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Il penultimo comma dell'art. 10 è sostituito dal seguente:
Per la validità delle adunanze è richiesto l'intervento di almeno metà dei consiglieri oltre al direttore dell'Istituto.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-31;946#art-1