Art. 2

In vigore dal 10 ago 1980
L'ultimo comma dell'art. 15 è sostituito dal seguente: Non sono ammessi al concorso coloro che risultino esonerati dall'educazione fisica e coloro che risultino riformati o rivedibili per il servizio militare.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-31;946#art-2

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