Art. 1
1 / 8In vigore dal 10 ago 1980
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Istituto di educazione fisica di Torino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1959, n. 1429;
Veduta la legge 7 febbraio 1958, n. 88;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Istituto superiore di educazione fisica di Torino e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Istituto di educazione fisica di Torino, approvato con il decreto sopraindicato, è modificato come appresso:
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Il penultimo comma dell'art. 10 è sostituito dal seguente:
Per la validità delle adunanze è richiesto l'intervento di almeno metà dei consiglieri oltre al direttore dell'Istituto.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-31;946#art-1