Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 10 ago 1980
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Istituto di educazione fisica di Torino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1959, n. 1429; Veduta la legge 7 febbraio 1958, n. 88; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Istituto superiore di educazione fisica di Torino e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Istituto di educazione fisica di Torino, approvato con il decreto sopraindicato, è modificato come appresso: . Il penultimo comma dell'art. 10 è sostituito dal seguente: Per la validità delle adunanze è richiesto l'intervento di almeno metà dei consiglieri oltre al direttore dell'Istituto.
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