Art. 3

In vigore dal 22 giu 1980
L'art. 407 (ex 354), relativo all'ordinamento degli studi della scuola per tecnici di igiene ambientale e del lavoro, è sostituito dal seguente: Art. 407. - Il corso comprende lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche. Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: chimica; biologia generale; fisica applicata all'igiene; microbiologia; nozioni di epidemiologia, demografia e statistica sanitaria; tecniche di prelevamento ed analisi di campioni di aria, suolo, alimenti (negli ambienti di vita e di lavoro). 2° Anno: chimica analitica (microanalisi); igiene dell'ambiente fisico e sociale; nozioni di tecnologia del lavoro industriale ed agricolo; nozioni di tossicologia; organizzazione del lavoro; legislazione ed organizzazione sanitaria. Le esercitazioni pratiche sono biennali e comprendono: 1) tecniche di prelievo e/o rilevamento di: aria; acqua; suolo; liquidi biologici; alimenti; agenti fisici; 2) tecniche analitiche di: aria; acqua (analisi chimiche e batteriologiche); suolo; liquidi biologici; agenti fisici.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-31;917#art-3

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