Art. 1

In vigore dal 22 giu 1980
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1701, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pavia e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: . Dopo l'art. 337, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il seguente nuovo articolo: NORME GENERALI Art. 338. - Le tasse e soprattasse che gli iscritti alle scuole dirette a fini speciali di pertinenza della facoltà di medicina e chirurgia sono tenuti a pagare sono quelle previste dall'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551. L'importo dei contributi speciali per biblioteche e per ogni scuola destinati a spese di laboratorio, di esercitazioni e di riscaldamento è fissato annualmente dal consiglio di amministrazione su proposta del senato accademico, udita la facoltà.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-31;917#art-1

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