Art. 3
3 / 4In vigore dal 22 giu 1980
L'art. 407 (ex 354), relativo all'ordinamento degli studi della scuola per tecnici di igiene ambientale e del lavoro, è sostituito dal seguente:
Art. 407. - Il corso comprende lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche. Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
chimica;
biologia generale;
fisica applicata all'igiene;
microbiologia;
nozioni di epidemiologia, demografia e statistica sanitaria; tecniche di prelevamento ed analisi di campioni di aria, suolo, alimenti (negli ambienti di vita e di lavoro).
2° Anno:
chimica analitica (microanalisi);
igiene dell'ambiente fisico e sociale;
nozioni di tecnologia del lavoro industriale ed agricolo;
nozioni di tossicologia;
organizzazione del lavoro;
legislazione ed organizzazione sanitaria.
Le esercitazioni pratiche sono biennali e comprendono:
1) tecniche di prelievo e/o rilevamento di:
aria;
acqua;
suolo;
liquidi biologici;
alimenti;
agenti fisici;
2) tecniche analitiche di:
aria;
acqua (analisi chimiche e batteriologiche);
suolo;
liquidi biologici;
agenti fisici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-31;917#art-3