Art. 2

In vigore dal 23 mag 1980
L'art. 48, relativo alle norme di propedeuticità della facoltà di farmacia, è sostituito dal seguente: "L'esame di chimica generale ed inorganica e quello di fisica devono precedere quelli di tutte le materie chimiche. Non sono ammessi agli esami di chimica biologica, fisiologia generale, chimica farmaceutica e tossicologica I e II, esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica III, tecnica e legislazione farmaceutica gli studenti che non abbiano superato l'esame di chimica organica. Non sono ammessi agli esami di: fisiologia generale biennale gli studenti che non abbiano superato l'esame di anatomia, chimica biologica. L'esame di fisiologia generale deve precedere quello di farmacologia e farmacognosia".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-31;901#art-2

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Art. 2 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Sassari. | Portale Normativo