Art. 3

In vigore dal 23 mag 1980
L'art. 50, relativo alle norme sull'esame di laurea del corso di laurea in farmacia, è sostituito dal seguente: "L'esame di laurea in farmacia consiste: 1) nella discussione di una dissertazione scritta di indole preferibilmente sperimentale; 2) in una prova pratica sorteggiata tra quelle previste nel piano di studi della facoltà; 3) in un esame di cultura generale. Il consiglio di facoltà regolamenterà all'inizio di ogni anno le modalità di svolgimento della prova II e III. La dissertazione scritta in triplice copia stampata o dattiloscritta dovrà essere depositata presso la segreteria della facoltà almeno quindici giorni prima della data fissata per l'inizio degli esami di laurea". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1979 PERTINI VALITUTTI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1980 Registro n. 38 Istruzione, foglio n. 35
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-31;901#art-3

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