Art. 2
2 / 3In vigore dal 23 mag 1980
L'art. 48, relativo alle norme di propedeuticità della facoltà di farmacia, è sostituito dal seguente:
"L'esame di chimica generale ed inorganica e quello di fisica devono precedere quelli di tutte le materie chimiche. Non sono ammessi agli esami di chimica biologica, fisiologia generale, chimica farmaceutica e tossicologica I e II, esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica III, tecnica e legislazione farmaceutica gli studenti che non abbiano superato l'esame di chimica organica.
Non sono ammessi agli esami di: fisiologia generale biennale gli studenti che non abbiano superato l'esame di anatomia, chimica biologica.
L'esame di fisiologia generale deve precedere quello di farmacologia e farmacognosia".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-31;901#art-2