Art. 2
In vigore dal 21 dic 1979
All'esproprio degli immobili nonché dei diritti immobiliari occorrenti, che verranno designati dal Ministro della difesa, sarà provveduto a norma delle disposizioni di legge citate nelle premesse.
Il termine entro il quale gli espropri ed i lavori dovranno avere inizio e compiersi è stabilito rispettivamente in anni tre e dieci dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 luglio 1979
PERTINI
RUFFINI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1979
Registro n. 30 Difesa, foglio n. 245
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-07-20;608#art-2