Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 21 dic 1979
All'esproprio degli immobili nonché dei diritti immobiliari occorrenti, che verranno designati dal Ministro della difesa, sarà provveduto a norma delle disposizioni di legge citate nelle premesse. Il termine entro il quale gli espropri ed i lavori dovranno avere inizio e compiersi è stabilito rispettivamente in anni tre e dieci dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 luglio 1979 PERTINI RUFFINI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1979 Registro n. 30 Difesa, foglio n. 245
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