Art. 1
In vigore dal 21 dic 1979
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 11 e 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;
Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che reca modifiche alla legge anzidetta;
Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1, sull'accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche;
Sulla proposta del Ministro della difesa;
Decreta:
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Le fortificazioni, i fabbricati e le opere in genere destinate alla Difesa, da realizzarsi dalla Marina militare nel comune di La Maddalena (Sassari) - isola di Santo Stefano, sono dichiarate di pubblica utilità.
Le sistemazioni di cui al precedente comma rientrano nelle ipotesi previste dall'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-07-20;608#art-1